Introduzione sezione Censimento delle partecipazioni pubbliche

Censimento delle partecipazioni pubbliche

Il censimento delle partecipazioni pubbliche è stato avviato nell’ambito del progetto Patrimonio della PA per la ricognizione annuale delle componenti degli attivi pubblici (art. 2, comma 222, della l.n. 191/2009 - l.f. 2010).

 

In un’ottica di razionalizzazione delle banche dati, l’art.17, commi 3 e 4 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014, ha previsto l’unificazione delle rilevazioni in materia di partecipazioni ed enti partecipati, individuando nella banca dati del Dipartimento - l’unico canale di raccolta. A decorrere dal 1° gennaio 2015, pertanto, è confluita nella rilevazione delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento - la cosiddetta rilevazione Consoc del Dipartimento della Funzione pubblica.

 

Il processo di razionalizzazione delle rilevazioni e delle banche dati è stato portato a compimento grazie alla sottoscrizione, nel maggio 2016, del Protocollo d’Intesa, siglato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Presidente della Corte dei conti.  A seguito dell’accordo, la Corte dei conti ha rinunciato a mantenere un proprio canale informativo e, a partire dalla rilevazione dei dati per l’anno 2015, le informazioni raccolte attraverso l’applicativo Partecipazioni sono rese disponibili anche alla Corte dei conti per le relative attività di controllo e referto. Con il successivo protocollo del 10 maggio 2021 è stato rinnovato l’impegno assunto dal Dipartimento con la Corte dei conti in merito alla condivisione e fruibilità delle informazioni contenute nei propri applicativi.

 

La banca dati Partecipazioni, nella quale sono contenute le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti di circa 11.000 amministrazioni pubbliche, è così diventata la “banca dati unitaria” delle partecipazioni pubbliche, strumento conoscitivo a supporto di analisi e decisioni di politica economica e di trasparenza.

 

Da ultimo, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha individuato nella banca dati del Dipartimento lo strumento per la verifica dell’attuazione della normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

 

A partire dalla rilevazione dei dati riferiti al 31/12/2017, pertanto, la comunicazione delle partecipazioni e dei rappresentanti è “integrata” con quella delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche che le amministrazioni sono tenute a fare annualmente ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n.175/2016 (Tusp).

 

QUALI AMMINISTRAZIONI SONO TENUTE ALLA COMUNICAZIONE?

Le amministrazioni soggette agli obblighi di comunicazione sono individuate ai sensi dell’art. 2, comma 222, della L.191/2009 - l.f. 2010, così come integrato dall’art. 8, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010 e ai sensi dell’art. 17, comma 4, del d.l. n. 90/2014.

 

Le Amministrazioni coinvolte nella rilevazione sono, pertanto, quelle:

 

e, a seguito della unificazione della rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica (ex art. 20 del Tusp) con quella dei dati relativi al censimento annuale (ex art. 17, comma 4, del d.l. n. 90/2014), quelle:

  • individuate dall’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 175/2016 (Tusp).

 

COME VA FATTA LA COMUNICAZIONE?

La comunicazione dei dati può essere fatta esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, raggiungibile, per gli utenti già accreditati, cliccando su “accedi ai servizi istituzionali”.

 

A tal fine ogni Amministrazione deve individuare, secondo la propria struttura organizzativa, un responsabile per la comunicazione dei dati (art.12, comma 13, del d.l. n.98/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011). Il responsabile deve accreditarsi sul Portale Tesoro e può abilitare altre utenze per l’operatività sull’applicativo Partecipazioni.

 

QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE COMUNICATE?

La comunicazione ha per oggetto le informazioni relative a:

  • le partecipazioni dirette e indirette detenute in società e in altri soggetti di diversa forma giuridica (es. consorzi, fondazioni, aziende speciali, istituzioni e associazioni);
  • il settore di attività in cui opera la partecipata;
  • i dati sintetici di bilancio;
  • gli affidamenti di servizi con indicazione della tipologia (o le tipologie) di attività svolta dalla partecipata in favore dell’Amministrazione, la modalità di affidamento e l’importo impegnato per l’anno di rilevazione;
  • i dati contabili derivanti dal rapporto di partecipazione;
  • i rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo di società ed enti nell’anno di riferimento della rilevazione e relativo compenso.

 

QUANDO VA FATTA LA COMUNICAZIONE?

Il decreto interministeriale 25 gennaio 2015, pubblicato nella g.u. n. 57 del 10 marzo 2015, attuativo dell’art. 17, commi 3 e 4, del d.l. n.90/2014, prevede che i termini, oltre che la lista delle informazioni e le modalità operative di trasmissione, sono definiti annualmente e comunicati ai soggetti tenuti all'adempimento attraverso il sistema informatico di cui all’art.4, comma 1 del medesimo decreto nonché pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento.

 

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