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Introduzione sezione Comitato per il Sostegno finanziario Pubblico all’Esportazione (CSFPE)

Comitato per il Sostegno finanziario Pubblico all’Esportazione (CSFPE)

Ai sensi dell’articolo 6, comma 9-sexies del decreto-legge n. 269/2003, è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Comitato per il Sostegno Finanziario Pubblico all'Esportazione (CSFPE), copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro e dal Direttore Generale competente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e composto da sei membri in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Difesa e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Al Comitato è attribuito il compito di:

  • deliberare il piano annuale di attività, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macrosettori;
  • deliberare il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework - "RAF") che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, le politiche di governo dei rischi ed i processi di riferimento necessari per definirle ed attuarle;
  • una volta deliberati dal CSFPE, il piano annuale di attività ed il RAF sono approvati, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);
  • esprimere il parere di competenza per l'autorizzazione, da rilasciarsi, su istanza della SACE S.p.A. e con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, al perfezionamento di operazioni concentranti, dopo averne verificato la conformità al piano di attività, al RAF ed alla Convenzione MEF-SACE di cui all’articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ed accertato il rispetto dei limiti indicati in Legge di Bilancio;

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