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Introduzione sezione Principali interventi normativi

Principali interventi normativi

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (c.d. “Decreto sostegni bis”) ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché i giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, che hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale previsione è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2027 dall’art. 1, comma 112, della legge n. 207/2024.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’art. 1, commi 9-e 10, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, ha incluso, per l’anno 2024, tra le categorie destinatarie dell’accesso al credito di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147/2013:

 

  1. a) I nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni, con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, per i quali, in caso di richiesta di un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell’80% della quota capitale;
  2. b) I nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni, con ISEE non superiore a 45.000 euro annui per i quali, in caso di richiesta di un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell’85% della quota capitale;
  3. c) I nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni, con ISEE non superiore a 50.000 euro annui, per i quali, in caso di richiesta di un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell’90% della quota capitale.

 

Tale previsione è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2027 dall’art. 1, comma 113, della legge n. 207/2024.

La legge n. 207/2024, oltre alle modifiche di cui ai richiamati commi 112-114, modifica la norma istitutiva del Fondo (art. 1, comma 48, lett. c, della legge n. 147/2013), prevedendo che l’accesso al Fondo è riconosciuto esclusivamente, e non più prioritariamente, alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché ai giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età (comma 115).

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