Introduzione sezione Golden Power
Golden Power
Il decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, come successivamente modificato, disciplina la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo per salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in settori ritenuti strategici e di interesse nazionale (c.d. “golden power”).
Tali poteri consistono principalmente nella facoltà di porre il veto rispetto all'adozione di determinate delibere, atti e operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche in specifici settori, di dettare impegni e condizioni in caso di acquisito di partecipazioni in tali imprese, ovvero di opporsi all'acquisto delle medesime partecipazioni.
Il decreto-legge n. 21/2012 definisce i limiti e le condizioni per l’esercizio dei poteri speciali e, tramite il rinvio ad appositi decreti regolamentari (D.P.C.M.), l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo nonché le relative procedure.
Sono previsti obblighi di notifica e informazione applicabili alle imprese che gestiscono attivi strategici nei settori individuati nel citato decreto-legge nonché ai soggetti che acquistano partecipazioni rilevanti nelle medesime imprese. L'inosservanza degli obblighi di notifica o l'inadempimento di impegni e condizioni derivanti dall'esercizio dei poteri sono puniti con specifiche sanzioni amministrative pecuniarie e determinano la nullità di delibere, atti e operazioni adottati o attuati in violazione della normativa.
Il Ministero dell’economia e delle finanze è componente del Gruppo di coordinamento interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio ed è responsabile dell’istruttoria e dell’eventuale proposta di esercizio dei poteri speciali in relazione ad operazioni che coinvolgono attivi strategici riferiti a società di cui lo stesso Ministero detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni nonché di quelle relative al settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo, e delle infrastrutture dei mercati finanziari.