Domande
- attraverso portale web per la verifica di singoli nominativi; la risposta è fornita in tempo reale;
- tramite software (web service) per gli aderenti dotati di sistemi informatici e credenziali macchina per la verifica di singoli nominativi; la risposta è fornita in tempo reale;
- attraverso invio di un unico file contenente i dati di più nominativi da verificare (verifica massiva); le risposte sono processate dal sistema nelle ore notturne e fornite entro 24 ore dalla sottomissione del file originario.
- Nome, Cognome, Luogo di nascita, Data di nascita e Sesso
- Codice fiscale
- Tipo di documento di riconoscimento
- Numero del documento di riconoscimento
- Data di scadenza del documento di riconoscimento
Sì, è possibile richiedere il riscontro dei dati riferiti alla persona fisica in quanto l’operazione rientra nelle fattispecie previste dall’articolo 30-ter, commi 7 e 7-bis del decreto legislativo n. 141/2010. È altresì possibile, a titolo esemplificativo, richiedere la verifica dell’identità, ove ritenuto necessario, per i soggetti che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, devono essere identificati. Non è invece possibile al momento riscontrare eventuale documentazione riferibile direttamente alle persone giuridiche (visure camerali, documentazione di bilancio, ecc.).
Titolare del sistema è il Ministero dell’economia e delle Finanze, che si avvale di Consap spa. (società in-house del Ministero stesso) per la gestione informatica e operativa del sistema.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze vigilerà sul rispetto dei tempi regolamentari previsti e fornirà agli aderenti un servizio telefonico e telematico di assistenza, attivabile per il tramite del sito istituzionale. I termini previsti dall’impianto normativo hanno natura ordinatoria e non perentoria.
Il sistema può essere interrogato in tre differenti modalità:
No, il sistema conteggia la singola interrogazione, prescindendo dalla pratica aziendale a cui si riferisce. I costi sono pertanto conteggiati singolarmente, anche in ragione degli oneri di collegamento con le banche dati pubbliche, le quali erogano i servizi per ciascuna chiamata.
La sicurezza delle comunicazioni tra i singoli aderenti e Consap spa. è garantita da cifratura e da appositi certificati e credenziali di accesso (macchina e utente). Tutti gli accessi sono tracciati in log.
La sicurezza delle comunicazioni tra Consap S.p.a. e le banche dati pubbliche è garantita dall’utilizzo di canali criptati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività).
La sicurezza delle comunicazioni tra il sistema di riscontro (presso il Ministero) e il sistema per la gestione amministrativa (presso Consap) è garantita mediante l’utilizzo di Vpn istituita tra i due impianti.
L’inviolabilità del sistema stesso e delle informazioni che vi risiedono è garantita dalle protezioni infrastrutturali e logico-fisiche adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per tutti i database e applicazioni che richiedano particolari misure di sicurezza. Il Ministero è dotato di un apposito centro elaborazione dati collocato all’interno della propria sede.
Affinché l’interrogazione sia ritenuta valida è necessario disporre dei seguenti dati obbligatori (validi per tutte le categorie di aderenti):
Il sistema è attualmente in grado di verificare i soli dati del domicilio fiscale, riscontrandoli con quelli contenuti nell’archivio dell’Agenzia delle Entrate (anagrafe tributaria).
Il sistema svolge in automatico un controllo delle credenziali di accesso, al fine di escludere accessi non autorizzati e di consentire all’aderente l’accesso nelle modalità di utilizzo legate al profilo assegnato e regolato dalla convenzione. Le specifiche informatiche riguardanti questi aspetti sono contenute nel manuale operativo.
Gli eventuali provvedimenti emessi dal Garante verranno resi noti agli aderenti, per il tramite dell’apposito sito istituzionale del Dipartimento del tesoro, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione.
Il numero della carta di identità sarà sottoponibile a verifica successivamente all’avvenuto popolamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), che centralizza i dati delle singole anagrafi comunali presenti sul territorio nazionale. Nell’ambito del Codice dell’amministrazione digitale (vds. art. 62, comma 4, del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82, e successive modificazioni e integrazioni) è stata infatti introdotta la previsione che i dati relativi ai cittadini, riversati nella Anpr, comprendano il numero, la data di emissione nonché la data di scadenza della carta di identità. Il sistema di prevenzione consente comunque, sin dalla data di avvio, la verifica dei dati anagrafici contenuti nelle carte di identità, con esclusione dei tre dati sopra menzionati, attraverso il collegamento con l’Agenzia delle Entrate.
Sono tenuti a partecipare al sistema di prevenzione i “Confidi” iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del Testo unico bancario (ante riforma), in quanto ricompresi nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del medesimo Testo unico, alla luce delle modificazioni introdotte dal d.lgs. 141/2010. In tal senso è in itinere una disposizione volta ad adeguare l’articolo 30-ter, comma 5, lettera a), del citato d.lgs. (le parole “nell’elenco generale” saranno sostituite con “all’albo”).
Risposte
- attraverso portale web per la verifica di singoli nominativi; la risposta è fornita in tempo reale;
- tramite software (web service) per gli aderenti dotati di sistemi informatici e credenziali macchina per la verifica di singoli nominativi; la risposta è fornita in tempo reale;
- attraverso invio di un unico file contenente i dati di più nominativi da verificare (verifica massiva); le risposte sono processate dal sistema nelle ore notturne e fornite entro 24 ore dalla sottomissione del file originario.
- Nome, Cognome, Luogo di nascita, Data di nascita e Sesso
- Codice fiscale
- Tipo di documento di riconoscimento
- Numero del documento di riconoscimento
- Data di scadenza del documento di riconoscimento
Sì, è possibile richiedere il riscontro dei dati riferiti alla persona fisica in quanto l’operazione rientra nelle fattispecie previste dall’articolo 30-ter, commi 7 e 7-bis del decreto legislativo n. 141/2010. È altresì possibile, a titolo esemplificativo, richiedere la verifica dell’identità, ove ritenuto necessario, per i soggetti che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, devono essere identificati. Non è invece possibile al momento riscontrare eventuale documentazione riferibile direttamente alle persone giuridiche (visure camerali, documentazione di bilancio, ecc.).
Titolare del sistema è il Ministero dell’economia e delle Finanze, che si avvale di Consap spa. (società in-house del Ministero stesso) per la gestione informatica e operativa del sistema.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze vigilerà sul rispetto dei tempi regolamentari previsti e fornirà agli aderenti un servizio telefonico e telematico di assistenza, attivabile per il tramite del sito istituzionale. I termini previsti dall’impianto normativo hanno natura ordinatoria e non perentoria.
Il sistema può essere interrogato in tre differenti modalità:
No, il sistema conteggia la singola interrogazione, prescindendo dalla pratica aziendale a cui si riferisce. I costi sono pertanto conteggiati singolarmente, anche in ragione degli oneri di collegamento con le banche dati pubbliche, le quali erogano i servizi per ciascuna chiamata.
La sicurezza delle comunicazioni tra i singoli aderenti e Consap spa. è garantita da cifratura e da appositi certificati e credenziali di accesso (macchina e utente). Tutti gli accessi sono tracciati in log.
La sicurezza delle comunicazioni tra Consap S.p.a. e le banche dati pubbliche è garantita dall’utilizzo di canali criptati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività).
La sicurezza delle comunicazioni tra il sistema di riscontro (presso il Ministero) e il sistema per la gestione amministrativa (presso Consap) è garantita mediante l’utilizzo di Vpn istituita tra i due impianti.
L’inviolabilità del sistema stesso e delle informazioni che vi risiedono è garantita dalle protezioni infrastrutturali e logico-fisiche adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per tutti i database e applicazioni che richiedano particolari misure di sicurezza. Il Ministero è dotato di un apposito centro elaborazione dati collocato all’interno della propria sede.
Affinché l’interrogazione sia ritenuta valida è necessario disporre dei seguenti dati obbligatori (validi per tutte le categorie di aderenti):
Il sistema è attualmente in grado di verificare i soli dati del domicilio fiscale, riscontrandoli con quelli contenuti nell’archivio dell’Agenzia delle Entrate (anagrafe tributaria).
Il sistema svolge in automatico un controllo delle credenziali di accesso, al fine di escludere accessi non autorizzati e di consentire all’aderente l’accesso nelle modalità di utilizzo legate al profilo assegnato e regolato dalla convenzione. Le specifiche informatiche riguardanti questi aspetti sono contenute nel manuale operativo.
Gli eventuali provvedimenti emessi dal Garante verranno resi noti agli aderenti, per il tramite dell’apposito sito istituzionale del Dipartimento del tesoro, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della loro acquisizione da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione.
Il numero della carta di identità sarà sottoponibile a verifica successivamente all’avvenuto popolamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), che centralizza i dati delle singole anagrafi comunali presenti sul territorio nazionale. Nell’ambito del Codice dell’amministrazione digitale (vds. art. 62, comma 4, del decreto legislativo 07.03.2005, n° 82, e successive modificazioni e integrazioni) è stata infatti introdotta la previsione che i dati relativi ai cittadini, riversati nella Anpr, comprendano il numero, la data di emissione nonché la data di scadenza della carta di identità. Il sistema di prevenzione consente comunque, sin dalla data di avvio, la verifica dei dati anagrafici contenuti nelle carte di identità, con esclusione dei tre dati sopra menzionati, attraverso il collegamento con l’Agenzia delle Entrate.
Sono tenuti a partecipare al sistema di prevenzione i “Confidi” iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del Testo unico bancario (ante riforma), in quanto ricompresi nel nuovo albo di cui all’articolo 106 del medesimo Testo unico, alla luce delle modificazioni introdotte dal d.lgs. 141/2010. In tal senso è in itinere una disposizione volta ad adeguare l’articolo 30-ter, comma 5, lettera a), del citato d.lgs. (le parole “nell’elenco generale” saranno sostituite con “all’albo”).